3. Rischi Assicurati
3.1 Rischi standard
La società di assicurazioni concede indennizzi per danni all'autoveicolo
assicurato causati da:
3.1.1 collisioni con altre autovetture o con qualsiasi corpo
mobile o immobile, uscite di strada, ribaltamenti, cadute del autoveicolo,
cadute di corpi pesanti sugli autoveicoli, rottura della carreggiata
o di un ponte sul quale si trovava l'autoveicolo assicurato, danni
riportati a seguito di sbandamenti;
3.1.2 incendio provocato direttamente o indirettamente
all'autoveicolo assicurato (danni causati da fumo,
dal calore emanato e dall'agente di spegnimento)
3.1.3 calamità naturali terremoti alluvioni,
inondazioni, fulmini, smottamenti di terreno, trombe
d'aria, uragani, grandine, ghiaccio, danni causati
dal peso dello strato di neve;
3.1.4 vandalismo: l'azione di una persona (o
di un gruppo di persone) che distrugge o danneggia
con violenza e senza nessuna giustificazione l'autoveicolo
assicurato
3.1.5 furto sul territorio della Romania:
a) furto dell'autoveicolo
assicurato;
b) furto per mezzo di
scasso di alcune parti o componenti dell'autoveicolo
c) danni di qualsiasi
tipo provocati all'autoveicolo in seguito al furto o al tentativo di perpetrare
lo stesso
3.1.6 spese ragionevoli sopportate dall'Assicurato
per:
a) rimorchiare l'autoveicolo
assicurato presso l'officina più vicina al luogo dell'incidente autorizzata
ad effettuare la riparazione dell'autoveicolo
b) danni o distruzioni
causati dalle misure prese durante l'evento assicurato per salvare l'autoveicolo
o per limitare i danni allo stesso
3.2 Rischi opzionali:
La società di assicurazioni riconosce indennizzi (previo il pagamento
di un premio supplementare) per:
3.2.1 furto fuori dal territorio della Romania:
a) furto dell'autoveicolo
assicurato;
b) furto per mezzo di
scasso di alcune parti o componenti dell'autoveicolo
c) danni di qualsiasi
tipo provocati all'autoveicolo in seguito al furto o al di tentativo di perpetrare
lo stesso
3.2.2 il ferimento del conducente dell'autoveicolo
e delle altre persone che si trovano a bordo dell'autoveicolo
assicurato:
a) per i casi di invalidità permanente
(totale o parziale) in seguito a un incidente in cui e stato coinvolto l'autoveicolo
assicurato
b) per i casi di decesso
a seguito di un incidente in cui è stato coinvolto l'autoveicolo assicurato
4. ESCLUSIONI
In conformità alle suddette condizioni di assicurazione, la Società di
assicurazioni non riconoscerà indennizzi se:
4.1 Si sono prodotti danni all'autoveicolo assicurato nei seguenti
casi:
4.1.3 all'atto dell' evento assicurato, l'autoveicolo era
guidato o azionato da una persona che non era in possesso della patente
di guida valida per la categoria dell'autoveicolo, oppure era stata
ritirata, annullata o sospesa;
4.1.4 all'atto dell'evento assicurato il conducente
dell'autoveicolo era sotto l'influenza dell'alcool
o di droghe e si era sottratto o era opposto ai test
necessari a stabilire l'alcoolemia
4.1.5 all'atto dell'evento assicurato, l'Assicurato
o la persona autorizzata da questo a utilizzare l'autoveicolo
assicurato, stava compiendo atti contro la legge;
4.1.6 se si dimostra che l'evento assicurato
e stato provocato intenzionalmente dall'assicurato
o da suoi complici;
4.1.7 nel caso di partecipazione a concorsi,
gare o allenamenti per gli stessi;
4.1.8 nel caso dell'uso dell'autoveicolo assicurato
in situazioni non conformi alle caratteristiche dichiarate
dal fabbricante riguardo la capacità massima
di carico o di rimorchio, cosi come per la possibilità di
passaggio (altezza, larghezza, peso)
4.2 Si sono prodotti dei danni all'autoveicolo assicurato provocati
da eventi di guerra (dichiarata o no), invasione o l'azione di un nemico
esterno, guerra civile, rivoluzione, terrorismo, turbamenti sociali con
violenza, dittatura militare, cospirazione, ribellione, insurrezione.
4.3 Si sono prodotti danni ai pneumatici per qualsiasi
causa, ad eccezione di situazioni in cui il danneggiamento
sia da imputare ad atti di vandalismo o in concomitanza
di danni riportati ad altre parti dell'autoveicolo a seguito
di un evento assicurato.
4.4 Si sono prodotti danni all'autoveicolo assicurato
in seguito all' accesso a luoghi colpiti da inondazione.
4.8 In caso di avvenuto furto, La Società di
assicurazioni non provvederà agli indennizzi:
4.8.1 se non si e registrata la denuncia nell'arco di 48 ore
riguardo il furto o il tentativo di furto agli Organi di Polizia e
se questi non accertano il furto o il tentativo di furto
4.8.3 se durante il periodo in cui l'autoveicolo
assicurato sostava, era parcheggiato o posteggiato
senza la presenza del conducente a bordo e quest'ultimo
non aveva preso le misure minime di sicurezza (tolto
la chiave dal contatto d'avviamento, chiuso i vetri
e le portiere, attivato l'allarme anti-furto o aveva
lasciato dentro la vettura il libretto di circolazione,
la carta d'identità e la fattura d'acquisto);
4.8.6 per apparecchi elettronici asportabili
e le coppe delle ruote
4.8.7 per i ricambi auto, fodere, copertoni,
combustibili;
4.9 In caso di incidenti con coinvolgimento di persone:
4.9.1 le persone che alla data della stipulazione del contratto
di assicurazione hanno una invalidità permanente maggiore del
50%;
4.9.2 l' invalidità permanente o la morte
in seguito al compimento o al tentativo di compiere,dall'Assicurato
o dai Beneficiari dell'assicurazione, azioni contro
la legge
8. IL LIMITE GEOGRAFICO
L'assicurazione e valida tanto sul territorio della Romania, quanto all'estero.
9. GLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
9.2 L'assicurato ha l'obbligo di notificare entro le 48 ore
alla Società di assicurazioni la perdita o il furto dei documenti
originali (libretto di circolazione, carta d'identità dell'autoveicolo)
o delle chiavi del veicolo, in questo caso deve provvedere al cambio
del dispositivo di chiusura e di avvio del veicolo.
9.4 Nel caso del verificarsi di un evento assicurato,
l'Assicurato deve:
9.4.1 denunciare immediatamente agli Organi di Polizia, pompieri
o altri organi di ricerca, sotto la giurisdizione dei quali e avvenuto
l'evento assicurato, chiedendo la compilazione dei documenti riguardanti
le cause e le circostanze dell'evento, cosi come anche dei danni provocati;
9.4.2 prendere, dopo il verificarsi dell'evento
assicurato, a secondo i casi, delle misure necessarie
a tutela, a custodia e a sorveglianza della vettura
assicurata o delle parti rimanenti di essa cosi come
anche qualsiasi altra misura di prevenzione per impedire
l'aggravarsi del danno;
9.4.3 relazionare alla Società di assicurazioni
sull'evento assicurato occorso entro un massimo di
48 ore e di offrire tutte le informazioni riguardo
la natura e la misura del danno
Questa notifica deve contenere:
a) il numero del polizza
di assicurazione;
b) il luogo e la data
dell'avvenuto incidente;
c) la descrizione dei
danni;
d) il luogo dove si trova
la vettura danneggiata nel momento della denuncia;
9.4.4 nel caso in cui il responsabile che ha
causato l'incidente sul territorio della Romania fosse
il possessore o il conducente di un'altra vettura assicurata
da altra Società di assicurazioni, si dovrà fare
la comunicazione e la constatazione dei danni anche
all'altra Società di assicurazioni della Romania,
emittente dell'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile
auto. Se nel processo verbale emesso dalla Polizia
non saranno menzionate il numero della polizza di assicurazione
e la società emittente dell'assicurazione di
responsabilità civile auto del responsabile
che ha causato l'incidente, l'Assicurato dovrà presentare
la fotocopia della polizza di assicurazione emessa
per l'autoveicolo del responsabile che ha causato l'incidente;
nel caso degli autoveicoli immatricolati all'estero
dovrà presentare una copia del documento "Carta
verde".
9.4.7 non effettuare la riparazione all'autoveicolo
assicurato prima che il rappresentante della Società di
assicurazioni faccia la constatazione dei danni;
9.5 Nel caso di danni a persone, gli obblighi dell'Assicurato
sono:
9.5.1 la persona ferita è obbligata a presentarsi subito
dopo l'incidente, se lo stato di salute lo permette, a una unità sanitaria
o a un medico per essere esaminata e a seguire il trattamento prescritto
9.5.2 per riscuotere la somma assicurata, chi
ne è in diritto deve consegnare alla Società di
assicurazione i seguenti documenti:
a) la richiesta per il
risarcimento dei danni all'assicurazione;
b) il processo verbale
o altri documenti compilati dagli organi competenti che hanno constatato e indagato
sull'incidente stesso da dove risultino la data, il luogo, le cause, le circostanze
e la dinamica dello stesso;
c) il documento legale
con il quale si è stabilito il grado di invalidità permanente in
seguito all'incidente;
d) nel caso della morte
dell'Assicurato, il beneficiario presenterà il certificato di decesso
e il documento comprovante della sua qualità di erede.
|